Negozio Giuridico
La volontà privata diretta a costituire, modificare o estinguere un rapporto
giuridico e a produrre effetti giuridici riconosciuti e garantiti
dall'ordinamento viene manifestata attraverso il c.d. negozio giuridico. Esso
può essere unilaterale o bilaterale.
Nota di trascrizione
Documento attestante l'avvenuta registrazione della compravendita e/o dell'atto
di mutuo.
Notaio
Pubblico ufficiale nominato dallo stato al quale ci si rivolge per attribuire
pubblica fede ad atti pubblici e privati. Esercita una serie di funzioni
concernenti l'amministrazione della giustizia.
Nuda proprietà
Con questo termine si indica la proprietà spoglia dei diritti di abitazione,
uso o usufrutto. Il nostro codice civile (articoli da 978 a 1020) consente di
"spezzare" in due la proprietà: da una parte il diritto di utilizzare la casa
vita natural durante ( usufrutto ), dall'altra la proprietà senza il diritto di
utilizzo ( nuda proprietà ). Alla morte dell'usufruttuario la nuda proprietà e
l'usufrutto si riuniscono, e si riforma la piena proprietà, della quale si può
disporre liberamente.
Nullità
E' una forma di invalidità del contratto (art. 1418 c.c.). Condizione di un
atto giuridico che manca di uno dei suoi requisiti essenziali e che pertanto
non è valido, non produce effetti.