Se devi vendere o acquistare un immobile, sapere in anticipo se ci sono irregolarità edilizie — e se sono sanabili o insanabili — ti mette al riparo da brutte sorprese al rogito. La Relazione Tecnica Integrata è il documento che te lo dice con certezza, prima che sia troppo tardi.

Cos'è la Relazione Tecnica Integrata

La Relazione di conformità urbanistica e catastale, o Relazione Tecnica Integrata (RTI), è un documento che attesta la conformità urbanistica, edilizia e catastale dell'immobile. Viene redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra), dopo aver visionato l'immobile e la documentazione depositata al Comune e al Catasto.

In altre parole, permette di verificare se l'immobile presenta una difformità o un abuso edilizio: la struttura potrebbe essere stata realizzata o modificata in maniera difforme rispetto al progetto presentato al Comune di riferimento. Sapere prima se queste irregolarità sono sanabili o insanabili ti permette di valutare la commerciabilità dell'immobile e di tutelarti da qualsiasi problema.

Chi è responsabile della conformità urbanistica

Contrariamente a quanto pensano in molti, non è compito del notaio verificare la regolarità urbanistica e catastale. Hai mai visto un notaio che va a controllare le misure di un immobile? Al notaio spetta verificare l'identità delle parti, la situazione ipotecaria dell'immobile e la situazione catastale ai soli fini fiscali.

La conformità urbanistica di un immobile è resa dal venditore con una dichiarazione in sede di rogito notarile — così come confermato dalla Cassazione (sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012) — mentre al notaio non spetta nessun obbligo di verifica su tale dichiarazione. Lo stesso vale per l'agenzia immobiliare, che non ha alcun obbligo o responsabilità sulla verifica di eventuali difformità.

Di conseguenza, la responsabilità di abusi o irregolarità edilizie resta in capo al venditore fino alla vendita dell'immobile; dopodiché passa all'acquirente, che dovrà accollarsi anche gli oneri economici per un'eventuale regolarizzazione, oltre alle sanzioni previste.

Attenzione alle dichiarazioni false

L'entrata in vigore del DL 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la nullità dell'atto notarile per la mancata "conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie". Il venditore che rende al notaio una dichiarazione falsa sulla conformità dell'immobile, tacendone gli abusi edilizi, incorre nel reato di falso in atto pubblico (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28703 del 4 luglio 2013).

Una pronuncia più recente della Cassazione (sentenza n. 27531 del 15 ottobre 2025) ha chiarito che la nullità prevista dalla legge ha natura formale: scatta solo se le dichiarazioni di conformità mancano del tutto nell'atto, non se sono presenti ma false. Questo non elimina il rischio per il venditore — resta comunque esposto a responsabilità civile e penale per le dichiarazioni non veritiere — ma significa che l'atto di compravendita in sé può restare valido anche in presenza di un abuso non dichiarato correttamente.

In conclusione, prima di qualsiasi compravendita è sempre bene far verificare da un professionista la conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile.

In meno di 24h lavorative un nostro professionista qualificato ti chiamerà per fissare un appuntamento e fare un sopralluogo del tuo immobile.

Raccoglierà i tuoi titoli edilizi e la delega per poter fare un accesso agli Atti presso il Comune per la verifica della documentazione insieme a quella presente in Catasto.
I tempi di stesura della Relazione sono condizionati dal Comune, che può impiegare fino a 30 giorni lavorativi per fornire la documentazione riguardante il tuo immobile.

Pertanto, se necessiti di una Relazione perché vuoi dare una garanzia a chi acquisterà il tuo immobile oppure perché vuoi essere sicuro di ciò che stai acquistando.

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